BASKET LEGNANO 91 asd

MODELLO ORGANIZZATIVO    E CODICE ETICO

IN MATERIA DI SAFEGUARDING

Approvato in data 23-08-2024 N° 01

 

 

Il presente Modello Organizzativo e Codice Etico in materia di Safeguarding (prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nell’attività sportiva) è redatto da BASKET LEGNANO 91 asd (di seguito, la Società) come previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 39/2021, dalla Delibera CONI del 25 luglio 2023 (art.3) utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito, FIP).

 

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della BASKET LEGNANO 91 asd, indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dalla FIP e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

 

Obiettivo del presente modello è:

 

  • promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo  l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati;
  • garantire la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
  • la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
  • l’informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
  • il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di

Safeguarding.

 

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva verrà reso noto a tutti gli associati e tesserati, affisso presso la sede operativa (palestra sede di gare e      allenamenti) e comunicato alla FIP per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

 

La Società adotta il Codice Etico di condotta che definisce i principi guida e i valori fondamentali da seguire nelle attività quotidiane.

 

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a periodici monitoraggi e revisioni al fine di valutarne l'efficacia e apportare eventuali aggiornamenti in base alle nuove normative o alle esperienze maturate.

 

  Premesse

 

  • La Società svolge unicamente attività di basket maschile. Tuttavia può tesserare o associare atleti o collaboratori di altro sesso. Il presente Modello organizzativo ne tiene conto.
  • La Società non svolge attività di basket giovanile, quindi non annovera tesserati o associati minori se non in misura minima e sporadica ad integrazione delle rose delle squadre agonistiche e non. Tuttavia il Modello Organizzativo tiene conto della possibilità di effettuare tali tesseramenti o di annoverare tali associati, ma non approfondisce le procedure come se fosse dotata di un settore giovanile vero e proprio.

Qualora ciò succedesse, la Società revisionerà il presente Modello in accordo alla mutata situazione

  • L’attività obbligatoria di partecipazione a Campionati giovanili (determinata dalla partecipazione della Società ai Campionati FIP che generano tale obbligo) viene soddisfatta tramite una Società Satellite. Il Modello Organizzativo in materia di safeguarding per tale attività è quindi di competenza della Società Satellite stessa.

 

Diritti e doveri

 

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

 

  • a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in  ambito associativo;
  • alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
  • a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a        ogni risultato sportivo.

 

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le diposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

 

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice Etico di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Pallacanestro.

 

 

 

Prevenzione e gestione dei rischi

 

Il presente Modello prevede misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

 

Costituiscono comportamenti rilevanti:

 

  • l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

 

  • l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso                       reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute,

un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tesserato tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di      allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

 

  • la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

 

  • l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

 

  • la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza

 

di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente modello, ometta di intervenirecausando un danno o permettendo che venga causato un danno o creando unpericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematicodisinteresse,ovverotrascuratezza,deibisognifisicie/opsicologicideltesserato;

 

  • l’incuria: la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

 

  • l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell’atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

 

 

  • il bullismo e il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

 

  • comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

 

 

  • comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, email, social network e blog.

 

 

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

 

La Società ha nominato un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile del Safeguarding), con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso,

 

violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi.

 

Il Responsabile, designato dal Consiglio Direttivo dei Soci, ha il compito di supervisionare l'efficacia del Modello Organizzativo e di segnalare eventuali violazioni.

 

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni potrà partecipare ai seminari informativi organizzati dalle federazioni alla quale la Società è affiliata.

 

ll Responsabile del Safeguarding deve:

 

  • operare in completa autonomia e discrezionalità rispetto alla struttura societaria ed avere libero e pieno accesso alle strutture sportive per ispezioni a sorpresa;

 

  • stabilire audit periodici con i tesserati (atleti, allenatori e dirigenti), in particolare minorenni o con coloro che operano con minorenni, per sensibilizzarli alle politiche di Safeguarding e monitorare l’attività;

 

  • ove necessario stilare protocolli comportamentali nel rispetto del genere, religione ed etnia.

 

 

 

Certificazioni per i collaboratori della Società

 

La Società, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, procederà, ove lo ritenga necessario, all’acquisizione delle certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti  penali e carichi pendenti rilevanti di tutti i soggetti dello staff a contatto con gli atleti per la normativa di riferimento, idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i presenti Principi e le Linee Guida emanate dall’Ente di affiliazione, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti.

 

Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per la Società a contatto con minori deve visionare il Codice Etico di condotta a tutela dei    minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

 

 

Strumenti per la prevenzione e la gestione dei rischi

 

Con riferimento a quanto previsto dal precedente paragrafo relativo alla Prevenzione e  Gestione dei rischi, il Consiglio Direttivo, se lo riterrà opportuno, potrà prevedere tra l’altro l’adozione di strumenti per la                    prevenzione e la gestione dei rischi, quali:

 

 

  • l’adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva;
  • l’adozione di adeguati strumenti per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
  • l’adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata;
  • la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l’accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano

la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;

  • l’adozione di adeguati strumenti per incentivare l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
  • l’adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure previste, informando il Responsabile interno e il Responsabile federale delle politiche di Safeguarding;
  • l’adozione di adeguati protocolli che consentano l’assistenza psicologica o psico- terapeutica ai tesserati;
  • l’adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall’Ente di affiliazione in materia di Safeguarding;
  • l’adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall’Ente di affiliazione;
  • l’adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare, ma non solo: ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.); viaggi, trasferte e pernotti; trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

 

 

Individuazione e gestione AREE DI RISCHIO

 

Uso degli spazi della Società

 

Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla Società durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a

coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.

Presso le strutture in gestione o in uso alla Società devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

 

Durante le sessioni di allenamento o di gara è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti della Società.

 

Durante le sessioni di allenamento o di gara non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente.

 

E’ fatto divieto per allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per la squadra. Laddove l’allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell’atleta si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici o dirigenti della Società e, se si tratta                   di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione degli stessi;

 

In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria (ove presente) è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa.

 

La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

 

Trasferte

 

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a

 

 

garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

 

Tutela della privacy

 

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci della Società all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base  del consenso.

 

In specifico, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché

dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

 

La Società, fermo restando il preventivo consenso raccolto all’atto dell’iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

 

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla Società contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, o quant’altro, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

 

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie                   particolari.

 

 

 

 

 

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

 

Segnalazione dei comportamenti lesivi

 

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo e-mail:  

 

 guido.azario@wiz.it

 

 

In caso di gravi comportamenti lesivi il Responsabile Safeguarding deve comunque notificare i fatti di cui è venuto a conoscenza alle forze dell’ordine, e deve garantire che la Società adotti apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano  in buona fede:

 

  • presentato una denuncia o una segnalazione;
  • manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
  • assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
  • reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
  • intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di

Safeguarding.

 

 

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

 

  • mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice Etico di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, delle violenze di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
  • violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela    dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
  • violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
  • effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
  • violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;
  • violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
  • atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

 

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore.

 

Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Società dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

 

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari    del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

 

 

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

 

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice Etico di

condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

 

  • richiamo verbale per mancanze lievi;
  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
  • multa in misura non eccedente l’importo di € 100,00;
  • sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
  • risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio della Società, radiazione dello stesso.

 

Incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

 

Incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

 

Incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di € 100,00 il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:

 

  • l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
  • l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice Etico di condotta a tutela dei minori e per la

 

  •  
  • la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante;
  • la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

 

Incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di € 100,00 e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice Etico di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da

 

 

 

generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

 

Incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

 

Sanzioni nei confronti dei volontari

 

Nei confronti dei volontari della Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

 

  • richiamo verbale per mancanze lievi;
  • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
  • allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
  • allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
  • rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della Società radiazione dello stesso.

 

 

 

Obblighi informativi e altre misure

 

La Società è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile                              contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso.

 

Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, la

Società deve darne comunicazione a tutti i propri tesserati, associati  e volontari.

 

La Società deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente  modello, del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

 

La Società deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al

 

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della federazione sportiva di competenza, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente.

 

La Società deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

 

La Società deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

 

La Società deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitino la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

 

La Società deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitino la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di Safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

 

 

Obblighi ulteriori

 

La Società si impegna alla creazione di un ambiente sano, sicuro ed inclusivo per tutti i tesserati attraverso politiche di sensibilizzazione degli operatori.

 

 

 

La Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

 

La Società, qualora fosse sollecitata in tal senso, si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a favorire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale.

 

La Società si impegna altresì a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto  di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività della Società anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio.

 

 

Doveri e obblighi dei tesserati

 

  • comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
  • astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
  • garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
  • impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
  • impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
  • instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
  • prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
  • affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
  • collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
  • segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

 

 

 

 

Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

 

  • agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione; -
  • astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
  • contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
  • evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
  • promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
  • astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
  • porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
  • comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
  • astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
  • interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta,
  • impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
  • segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
  • dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
  • sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
  • conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di Safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
  • astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
  • segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ,

 

 

situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo,timoreodisagio.

 

 

Diritti, doveri e obblighi degli atleti

 

  • rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
  • comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la

responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

  • comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
  • prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
  • rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
  • rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
  • mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
  • riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
  • evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
  • astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
  • segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

 

 

Norme finali

 

Il presente documento è aggiornato dal Consiglio Direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche

 

di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIP.

 

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo preposto della Società.

 

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIP, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.

 

Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno      

successivo alla sua pubblicazione.